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Accertamento induttivo “puro”: il Fisco deve tener conto dei costi presunti

In caso di accertamento induttivo, cd. "puro", ai fini della determinazione del maggior reddito imponibile occorre tener conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti. In mancanza, i costi devono essere determinati indu...

25 Novembre 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di accertamento induttivo, cd. “puro”, ai fini della determinazione del maggior reddito imponibile occorre tener conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti. In mancanza, i costi devono essere determinati induttivamente in relazione ai maggiori ricavi extracontabili. Ciò in quanto, la tassazione deve essere applicata al profitto netto. (Corte di Cassazione – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33545).

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la determinazione del reddito d’impresa attraverso il metodo induttivo “puro”, in considerazione dell’inattendibilità della contabilità, sulla base di elementi indiziari raccolti in verifica dalla Guardia di Finanza.
Nella fattispecie l’Ufficio ha proceduto all’accertamento induttivo sulla base delle dichiarazioni del soggetto terzo nella cui disponibilità era stata rinvenuta la fattura in nero della società accertata. Tuttavia, in sede di ricostruzione del reddito imponibile, non hanno tenuto conto delle componenti negative del reddito accertato extra-contabilmente.
I giudici tributari hanno dichiarato la legittimità dell’accertamento induttivo.

Su ricorso della società la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari.
Secondo le disposizioni in materia di accertamento dei redditi d’impresa, l’Ufficio può accertare l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga a tale disposizione, tuttavia, l’ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei suddetti requisiti, quando le omissioni accertate o le irregolarità risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertamento induttivo “puro”, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di accertamento del reddito d’impresa, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche dell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei ricavi extracontabili accertati.

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