Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali, di cui all’art. 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, DPR n. 600/1973 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 21 dicembre 2021, n. 76/E). L’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 1101, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, ai commi 3-bis e 3-ter, il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale.
La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
In particolare, la commissione in parola è versata mediante il modello di pagamento F23, indicando il relativo codice tributo.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione, sono istituiti i seguenti codici tributo: – “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;
– “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.
In sede di compilazione del modello di versamento F23: – nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti”; – nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, è indicato l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA”; – nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo (“180T” oppure “181T”).
I codici tributo “180T” e “181T” sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it., nella sezione “Codici versamento e attività – F23 – Codici per i versamenti” e in particolare nella “Tabella ‘A’ dei codici tributo relativi all’Agenzia delle Entrate”.
Le somme riscosse con i codici tributo “180T” e “181T” sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ovunque riscosse, con imputazione al capo VI – capitolo 2020, denominato “Contributo per l’accesso alla procedura di accordo preventivo bilaterale e multilaterale per le imprese con attività internazionale, ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.