Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021, n. 21 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 04 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al D.Lgs. n. 185/2000, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le suddette imprese devono: Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese: Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al soggetto gestore (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia). Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati: I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Le domande Le domande di agevolazione devono essere presentata al soggetto gestore (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia), che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ed alla valutazione dell’iniziativa imprenditoriale sulla base dei seguenti criteri: Per le iniziative per le quali le verifiche si sono concluse con esito positivo, il soggetto gestore procede, anche sulla base di un ulteriore colloquio di approfondimento con i proponenti dell’iniziativa, a: All’esito delle verifiche, il soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione al soggetto proponente. In caso di ammissione, il soggetto gestore richiede all’impresa beneficiaria la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento agevolato. Concessione ed erogazione delle agevolazioni Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario. Con il predetto contratto: L’erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di cinque stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10% dei costi ammessi. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento in relazione alla durata del programma di investimento. L’erogazione dell’ultimo SAL è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva da parte del soggetto gestore, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento nonché l’organicità e funzionalità del medesimo, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell’esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Revoca delle agevolazioni Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: Sostegno alle imprese costituite da non più di trentasei mesi Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. I programmi devono: Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Le agevolazioni concesse assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile. Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. punti percentuali. Sostegno alle imprese costituite da più di trentasei mesi Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. I programmi devono: Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda. Dette spese riguardano: Le agevolazioni concesse assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
– costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
– costituite in forma societaria;
– in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.
– essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
– nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
– produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
– fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
– commercio di beni e servizi;
– turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto.
– adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;
– coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale;
– coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.
– verificare la sostenibilità dell’iniziativa proposta e gli aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata;
– determinare, sulla base degli elementi forniti nell’ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore, il costo del programma ammissibile, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata;
– valutare la compatibilità con il programma di investimento proposto e con l’attività d’impresa delle esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni;
– espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00, nonché per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto della sede operativa.
– sono recepite le spese ammesse nonché l’ammontare e la forma delle agevolazioni;
– sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il soggetto gestore e l’impresa beneficiaria.
Ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 20% delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente. La richiesta di erogazione dell’ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante l’effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati.
In alternativa, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, sulla base della convenzione stipulata tra il Ministero, il soggetto gestore e l’Associazione bancaria italiana per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria da parte del soggetto gestore e della quota a carico dell’impresa beneficiaria medesima.
– verifica dell’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
– mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
– trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l’autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
– delocalizzazione dell’attività produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
– cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
– fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
– mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo;
– mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
– negli ulteriori casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento.
– prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;
– prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Tali spese riguardano:
– opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell’investimento ammissibile;
– macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
– programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
– acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
– consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile;
– oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato.
Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre
– prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
– avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
– limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo ammissibile;
– opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell’investimento complessivo ammissibile;
– macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
– programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.