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Aggiornamento procedure sindacali nelle aziende artigiane venete

Siglato il 25/1/2021, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, l’accordo su aggiornamento alla L. 178/2020 (legge di bilancio) delle procedure sindacali per sospe...

28 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 25/1/2021, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, l’accordo su aggiornamento alla L. 178/2020 (legge di bilancio) delle procedure sindacali per sospensioni durante il periodo covid.

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto, a seguito dell’ulteriore proroga ai periodi di integrazione salariale con causale Covid 19, previste dall’art. 1 commi 299-305 L. 178/2020, per un periodo massimo di 12 settimane a partire dall’1/1/2021 e fino al 30/6/2021, hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa;

a) Datori di lavoro che abbiano già sottoscritto nel 2020 un verbale per periodi di sospensione dell’attività lavorativa con causale Covid-19 anche nel caso successivamente ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni/verbali dì accordo stipulati dalie partì sociali dell’artigianato veneto:
– qualora ravvisino la necessità di ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid 19 nel periodo 1/1/2021-30/6/2021 viene loro richiesto unicamente di Inviare il modello ( vedi allegato 1) Indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà superare quella del 30/6/2021.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione dì estensione della validità dei verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.
I datori di lavoro che avessero Integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 12 settimane di prestazione FSBA “causale Covld-19” prevista dalla L. 178/2020 entro una data antecedente il 30/6/2021 potranno richiedere l’Assegno Ordinario FSBA (non causale Covld-19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nei blennio di riferimento.

b) Datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale covid 19” nei 2021 per periodi decorrenti dall’1/1/2021 al 30/6/2021: essi si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’accordo interconfederale regionale del 4/3/2020 e dell’integrativo dell’accordo 14/1/2020 (vedi allegato 2).
Le parti si danno atto, anche ai sensi di quanto previsto dalla L. 178/2020, art. 1 comma 300, che i periodi residui dì ammortizzatore Covid al 31/12/2020 u.s. già autorizzati, se non consumati, sono azzerati. Qualora i periodi di sospensione preventivamente autorizzati, siano comunque proseguiti oltre il 31/12/2020 questi si Intendono rlcompresi nelle 12 settimane di FSBA causale covid 19.
Il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, previsto dall’accordo interconfederale regionale del 14/1/2020 ed esteso anche alla fattispecie COVID 19 dall’art 9 dell’accordo Interconfederale regionale 2/5/2020, sarà disciplinato dal futuro accordo che rinnova le prestazioni GOVID per l’anno 2021.
Il modello D06 dovrà essere presentato solamente dai lavoratori che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.

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