L’iscrizione delle ODV e delle APS nei previgenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale può essere computata nei 6 mesi di iscrizione al RUNTS nel rispetto di un principio di continuità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 marzo 2023, n. 2904).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali giunge a tale conclusione in risposta a un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). Infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede – tra i requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) per poter sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato – quello della iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Viene chiesto se sia possibile considerare, ai fini della predetta anzianità di iscrizione, anche eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
L’iscrizione al RUNTS di cui si discute, oltre che rispettare il requisito minimo di durata dei 6 mesi, deve anche avvenire in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS).
La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che, fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.
Pertanto, il Ministero perviene alla logica conclusione di includere nel computo dei 6 mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, ciò in omaggio a un principio di continuità, fissato dalle norme sopra richiamate, tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS.
Il ricorso allo strumento convenzionale di cui all’articolo 56 del Codice potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro medesimo.
Infine, nella nota in commento si precisa che non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica.