L’INAIL definisce l’ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l’anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).
Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.
Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.
Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.
Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
Ratei di rendita
Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.
Indennizzi in capitale
L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Postumi, revisione e aggravamento
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.