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Applicazione ritenuta su dividendi corrisposti alla controllante Svizzera

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 02 marzo 2021, n. 135, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità o meno della ritenuta sulla distribuzione di dividendi corrisposti alla controllante Svizzera. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrat...

3 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 02 marzo 2021, n. 135, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità o meno della ritenuta sulla distribuzione di dividendi corrisposti alla controllante Svizzera.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate attiene all’applicabilità dell’esenzione della ritenuta sui dividendi che la società intende corrispondere al socio unico svizzero, come previsto dall’art. 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera.

Il dubbio interpretativo sollevato è riferito ad una delle condizioni individuate al paragrafo 1 dell’art. 9 del suddetto Accordo al fine di esentare da ritenuta i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri nello Stato d’origine e, segnatamente, alla condizione secondo cui “entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni.

Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria, con un precedente documento di prassi ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al requisito di assoggettamento all’imposta diretta sugli utili che le società svizzere, fra l’altro, devono integrare al fine di beneficiare dell’agevolazione.

Con il citato documento di prassi è stato chiarito, infatti, che il requisito in parola non può ritenersi integrato nell’ipotesi di società elvetiche che anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi.

Tale conclusione interpretativa si basa sull’analisi condotta dalla Commissione europea su alcuni regimi agevolati di tassazione diretta sul reddito delle società riconosciuti dal sistema fiscale elvetico.

In proposito, la Commissione europea, nella Decisione del 13 febbraio 2007, ha ritenuto che alcuni regimi di tassazione delle società elvetiche costituiscono aiuti di stato, in contrasto con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Infatti, tali agevolazioni non rappresentano un incentivo legittimo di sviluppo economico e commerciale per determinati settori economici, bensì, incidendo direttamente sui prezzi nei rapporti commerciali con l’Unione europea, indirizzano le imprese ad insediarsi nel territorio svizzero.

In conclusione, la Commissione ha affermato che i regimi di tassazione, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e pertanto incompatibili col citato Accordo del 1972.

Pertanto, come precisato in precedenza dall’Amministrazione finanziaria, le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 dell’Accordo, non devono godere di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).

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