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Atto di donazione: precisazioni sull’imposta ipotecaria

Chiarimenti sulla corretta tassazione dell'atto di donazione ai fini della imposta ipotecaria (Agenzia delle Entrate - Risposta 27 aprile 2021, n. 298). Nel caso di specie, l'atto di donazione che la contribuente intende porre in essere consiste i...

28 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti sulla corretta tassazione dell’atto di donazione ai fini della imposta ipotecaria (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2021, n. 298).

Nel caso di specie, l’atto di donazione che la contribuente intende porre in essere consiste in due distinte donazioni poste in essere dallo stesso istante a favore di soggetti diversi e aventi ad oggetto beni diversi.
L’Agenzia sottolinea che tale fattispecie può essere ricondotta agli atti che contengono più disposizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 131/1986 che al comma 1 dispone “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”. Diversamente, il comma 2 dell’articolo 21 prevede “Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (Ordinanza n. 7809/2015).
Considerato quanto sopra, l’Agenzia ritiene che gli atti di donazione descritti in istanza – che non derivano, per la loro intrinseca natura, l’uno dall’altro – devono essere tassati autonomamente.

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