L’autoveicolo su cui è montata la “betoniera” è fuori dal credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma 189, articolo 1, del Bilancio per il 2020, in quanto applicabile esclusivamente al costo riferibile alla sola componente “betoniera” (o “betoniera con pompa”) e non anche alla componente “autoveicolo” (Agenzia Entrate – risposta 17 marzo 2021, n. 189). La Legge di bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150% (c.d. iper ammortamento), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.
Tale misura è stata prorogata con la Legge di bilancio 2018, che ha previsto la misura dell’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018,ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Da ultimo, con la Legge di bilancio 2020 è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” e l’ “iper ammortamento”, che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
Riguardo all’ambito oggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Con riferimento al caso di specie, l’applicazione del credito d’imposta deve intendersi applicabile al costo riferibile alla sola componente “betoniera” (o “betoniera con pompa”) e non anche alla componente “autoveicolo”.