In materia di Bonus facciate, forniti chiarimenti sugli interventi eseguiti sulla porzione della facciata che interessa il perimetro dell’abitazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 dicembre 2021, n. 838). Nel caso di specie, il contribuente è comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio. Con riferimento alla possibilità prospettata dal contribuente che – in assenza di un condominio formalmente costituito, in luogo della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori – sia sufficiente, ai fini della detrazione, l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari, l’Agenzia precisa che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
Considerato che alcuni appartamenti dell’edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili, l’Istante fa presente che, previo rilascio dei titoli abilitativi da parte delle autorità amministrative competenti, anche con riferimento al suo appartamento intende eseguire dei lavori esclusivamente sulla porzione di facciata che interessa tale unità immobiliare.
Chiede se può fruire del bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ancorché i lavori realizzati non riguarderanno l’intera facciata ma esclusivamente la porzione di essa che interessa il perimetro della sua abitazione.
Tanto premesso, risulta, quindi, irrilevante la circostanza che il condominio non sia stato formalmente costituito atteso che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.
Inoltre, anche al cd. ” condominio minimo”, vale a dire un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame.