Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. n. 104/2020, conv., con modif., dalla L. n. 126/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 10 dicembre 2021, n. 69). L’art. 81, D.L. n. 104/2020, conv., con modif. dalla L. n. 126/2020, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, alle condizioni e nei termini ivi specificati. – “6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Il D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196, ha stabilito che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
A tal fine, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, dev’essere utilizzato il seguente codice tributo: