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Bonus investimenti in beni strumentali: utilizzo temporaneo all’estero

Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, non si considera delocalizzazione, e dunque non costituisce causa di decadenza dell’agevolazione, l’utilizzo temporaneo dei beni agevolati in cantieri situati all’estero, a...

20 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, non si considera delocalizzazione, e dunque non costituisce causa di decadenza dell’agevolazione, l’utilizzo temporaneo dei beni agevolati in cantieri situati all’estero, a condizione che detti beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 aprile 2021, n. 259).

Secondo la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, è riconosciuto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, alle condizioni e nelle misure stabilite, a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta è proporzionalmente ridotto qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In altri termini, definito un periodo di sorveglianza che decorre dal momento di effettuazione dell’investimento e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dello stesso, il meccanismo di recapture del credito opera nelle ipotesi in cui i beni agevolabili siano oggetto di:
– cessione a titolo oneroso;
– destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (cd. “delocalizzazione all’estero”).

Nella seconda ipotesi (delocalizzazione), il recupero dell’agevolazione legato alla violazione del vincolo di territorialità ha lo scopo di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

In proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’ipotesi di beni agevolati che per loro funzione sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della sede produttiva dell’impresa ed anche presso cantieri all’estero (nella fattispecie si tratta di attrezzature robotizzate, comandabili da remoto, utilizzate per attività di manutenzione e posa per conto dei clienti di impanti – pipeline – per il trasporto di idrocarburi, spesso localizzati all’estero).
Secondo l’Agenzia delle Entrate il temporaneo utilizzo dei beni agevolati in cantieri situati all’estero non comporta una delocalizzazione ovvero un permanente trasferimento in un sito produttivo ubicato al di fuori del territorio nazionale, a condizione che:
– il luogo presso cui di volta in volta sono impiegati non abbia le caratteristiche tali (analizzando ad esempio, beni materiali, immateriali e risorse umane) da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all’estero;
– beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa.
In tal caso, dunque, non si concretizza la causa di riduzione del credito d’imposta.

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