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Bonus negozi: credito d’imposta non pregiudicato dall’attività secondaria

L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3- bis dell’art. 28, D.L. n. 34/2020, nel momento in cui, dai dati di bila...

12 Febbraio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta di cui al comma 3- bis dell’art. 28, D.L. n. 34/2020, nel momento in cui, dai dati di bilancio emerge che specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati nel periodo d’imposta 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro (Agenzia Entrate – risposta 11 febbraio 2021, n. 102).

Il Decreto Rilancio al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, sono individuati come beneficiari del “credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

In sede di conversione del Decreto Rilancio, è stato ulteriormente riconosciuto il credito d’imposta, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Detto questo, relativamente al caso di specie, l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta, nel momento in cui, dai dati di bilancio emerge che specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati nel periodo d’imposta 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Pertanto la società può beneficiare dell’agevolazione nella misura del 20% dell’importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, versato nel periodo d’imposta 2020 per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio.

Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta con riferimento ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

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