È stato adottato, con Decreto direttoriale n. 4 del 24 gennaio 2022, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in vigore dal 1° febbraio 2022. Dalla stessa data cessano di trovare applicazione il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.M. 10 luglio 2014 e il Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro di cui al D.M. 15 gennaio 2014.Finalità e ambito di applicazioneIl nuovo Codice di
Proroga dell’accordo Coni sulla sicurezza e lavoro agile
Prorogate le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute del personale non dirigente e del personale dirigente Coni.Tenendo conto dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le parti hanno individuato le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori.L’accordo sottoscritto lo
FASI: Circolare per le Aziende – Anno 2022
FASI, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con circolare di dicembre 2021, informa che i contributi da versare per l’anno 2022 non sono variati rispetto a quelli del 2021Il Fondo Fasi, con la "Circolare per le aziende - Anno 2022", segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.Pertanto, l'entità dei contributi da versare al Fasi a carico delle
Pesca: indennità 2021 in caso di sospensione dal lavoro
Per il 2021, è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio non effettuando uscite in mare.La misura è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:a) adozione di
Incremento dei minimi retributivi nell’indutria del legno
Siglato il 21/1/2022, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito per il CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali, l'incremento dei minimi retributivi in vigore dall’1/1/2022.Le Parti firmatarie, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 1/4/2019 - 31/12/2022, hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022 sulla base della seguente tabella.Gli incrementi relativi
Licenziamento valido solo se è impossibile l’obbligo di repêchage
E’illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore essendo possibile solo se, oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, sia provata anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differentiIl Tribunale di Roma ha rilevato che il licenziamento dell'istante, motivato dall'esigenza di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita,
AZIENDE TERMALI: Prorogata la vigenza del CCNL
Firmato il 20/1/2022, tra FEDERTERME e FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l’accordo per la proroga della vigenza del CCNL 24/1/2018 per i dipendenti da Aziende TermaliFEDERTERME, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si sono incontrate per discutere la vigenza del CCNL Terme 24/1/2018 scaduto il 30/6/2020.Le Parti, premesso che il grave stato di crisi conseguente alla perdurante pandemia da Covid-19 - che ha coinvolto in maniera molto significativa anche il settore termale - fa sì che non sussistano, al momento,
Nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria della gomma e plastica
Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono LIV Dal 1/1/2022I24,77H27,55G28,89F31,00E31,82D33,16C33,58B34,03A36,07Q38,31I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:
INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative
l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l'organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporaneeIn data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi