Ai fini dell’accesso al regime forfetario, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, che esclude la causa ostativa rappresentata della presenza di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro nell’anno precedente, si realizza con la definitiva risoluzione del rapporto al termine del periodo di preavviso, mentre non assume rilevanza la data di presentazione delle dimissioni. (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 maggio 2021, n. 368). Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate il contribuente ha rassegnato dimissioni volontarie nel 2020, con presa d’atto del datore di lavoro nel 2020; tuttavia per effetto del periodo di preavviso la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta nel 2021. L’Agenzia delle Entrate osserva che il regime fiscale agevolato, cd. “regime forfetario”, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Nel caso in esaminato, le dimissioni sono state rassegnate nel 2020, ma il rapporto di lavoro è proseguito fino al 2021 (periodo di preavviso). Ne consegue, con riferimento al caso in esame, la preclusione di accesso al regime forfetario nel 2021, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito del quale risulta percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell’anno precedente (2020).
Il quesito riguarda la possibilità di accedere al regime fiscale forfetario per l’attività di lavoro autonomo che il contribuente intende avviare nel 2021, tenuto conto che nel 2020 il reddito di lavoro dipendente percepito risulta superiore a 30.000 euro.
In base alla disciplina agevolativa (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 2014), ai fini dell’accesso al “regime forfetario” sono previste alcune cause ostative, tra cui il possesso di redditi di lavoro dipendente.
In particolare, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tuttavia, tale causa ostativa non si applica qualora il rapporto di lavoro sia cessato. (art. 1, co. 57, lett. d-ter) della Legge n. 190 del 2014).
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della non applicabilità della suddetta causa di esclusione dal regime agevolato rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (Agenzia delle Entrate – Circolare n. 10/E del 2016, par. 2.3).
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che nonostante le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest’ultimo, la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.
Difatti, secondo un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell’ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro.
Pertanto, in relazione all’attività professionale che il contribuente intende avviare nel 2021, sarà possibile applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022.