Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi
L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.