Riconosciuto l’intero ammontare del contributo a fondo perduto alle “start-up” di cui all’art. 1-ter del DL Sostegni, che hanno presentato nei termini la richiesta per l’accesso alla misura di sostegno e che abbiano superato i controlli previsti. Istituito inoltre il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del contributo utilizzato sotto forma di credito d’imposta (Agenzia Entrate – provvedimento 17 dicembre 2021, n. 365798 e risoluzione 20 dicembre 2021, n. 75/E).
Il DL Sostegni ha introdotto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 305784 dell’8 novembre 2021, sono state definite le modalità per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo e in particolare è stato previsto che:
– l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021;
– successivamente al suddetto termine, l’Agenzia delle entrate definisce la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento;
– l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.
A riguardo, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario è riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Inoltre, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:
– “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.