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Chiarimenti dell’Ispettorato sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali

Si forniscono alcuni chiarimenti sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali. Il modello di decisione per definire i ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, deve contenere l’indicazione de...

3 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono alcuni chiarimenti sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Il modello di decisione per definire i ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, deve contenere l’indicazione delle eccezioni sollevate da ciascun ricorrente, in relazione alle quali deve essere resa una analitica motivazione. Nei casi in cui il provvedimento di diffida accertativa abbia come destinatari anche obbligati solidali, occorre specificare nei confronti di chi abbia effetto la decisione. È necessario, quindi, prestare massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, più in particolare, se gli stessi possano ritenersi comuni a tutti i soggetti obbligati ovvero riguardino esclusivamente la posizione del ricorrente. Considerato che, i provvedimenti impugnati promanano dal medesimo Ispettorato che è chiamato a decidere sui ricorsi, appare opportuno che la relativa istruttoria sia affidata a personale appartenente ad un Processo diverso da quello della vigilanza o comunque a personale che possa garantire un approccio obiettivo sulle questioni sollevate.
L’attività istruttoria deve, in ogni caso, avvalersi dell’ausilio del personale ispettivo.
La decisione va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti nell’ipotesi in cui la decisione abbia effetti nei loro confronti.
Nel caso in cui i crediti oggetto di diffida accertativa originino da un verbale che abbia ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro, il coordinamento tra i due ricorsi appare opportuno in tutti i casi i cui i crediti accertati ed oggetto di diffida trovino la propria fonte nel verbale di accertamento di illecito (es. lavoro nero, riqualificazione). Pertanto, laddove l’Ispettorato territoriale, competente in relazione al ricorso avverso la diffida accertativa, abbia tempestiva conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale di accertamento, il procedimento relativo al ricorso sulla diffida deve essere sospeso in attesa della decisione del Comitato. In considerazione della ratio della norma, finalizzata a rendere disponibile al lavoratore, in tempi brevi, il titolo esecutivo, risulta necessario che nella relazione trasmessa al Comitato si abbia cura di evidenziare la pendenza del ricorso avverso la diffida accertativa, così da attivare un canale preferenziale nella trattazione del ricorso da parte del Comitato stesso. Se tale coordinamento non risulti possibile (ad es. nei casi in cui al momento della istruzione del ricorso ex art. 12 non sia stato ancora presentato il ricorso al Comitato), l’ITL adotterà la decisione avendo cura di trasmettere, nell’ipotesi di successiva proposizione di un ricorso ex art. 17, al Comitato, unitamente alla relazione redatta, la decisione adottata al fine di coordinare le conseguenti decisioni.
Nell’ambito di un appalto non genuino, laddove siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, gli “emolumenti non corrisposti” da indicare nel provvedimento di diffida accertativa sono da quantificarsi sulla base del CCNL del datore di lavoro. Resta salva la possibile rideterminazione degli imponibili contributivi da parte dell’INPS sulla base del CCNL del committente.
I ricorsi vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore. Tuttavia, sulle vicende relative all’asserita estinzione del debito rappresentate nel ricorso da parte del ricorrente, intervenute antecedentemente all’emissione del titolo ma non emerse in sede di accertamento, è possibile l’acquisizione di eventuali controdeduzioni trasmesse spontaneamente dal lavoratore inerenti le sole vicende estintive del credito.
È possibile rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta all’Ufficio una copia del ricorso e/o del relativo provvedimento di diffida accertativa in caso di mancata notifica da parte del ricorrente unitamente al ricorso.
Nel caso di ricorsi avverso più diffide accertative aventi ad oggetto voci retributive ed importi uguali, anche se relative a più lavoratori, si può adottare una decisione unica. Allo stesso modo, a parità di voci retributive, di importi e quindi di esiti identici si ritiene di poter adottare un’unica decisione anche nel caso in cui la diffida accertativa riguardi un solo lavoratore, ma i ricorrenti siano sia il datore di lavoro, sia il responsabile in solido.
Infine, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’obbligato avverso provvedimenti di diffida accertativa relativi a diversi lavoratori e a crediti con importi differenziati, può essere adottata una decisione unica, soprattutto in caso di esiti uniformi, avendo cura di “oscurare”, in fase di comunicazione della stessa ai singoli lavoratori, i dati relativi agli altri lavoratori coinvolti nella decisione.

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