Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell’assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).
L’INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori, quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.
Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.
Cigo, Cigs, CISOA e AIS
Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all’importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all’importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23.
Fondo Credito
In questo caso, i massimali dell’assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19 (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l’anno in corso 1.470,99 euro.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
Indennità di disoccupazione agricola
In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.