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Contributo a fondo perduto per soggetto con sede in territorio colpito da evento calamitoso

Sono previste modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per ...

15 Giugno 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sono previste modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 giugno 2021, n. 405).

Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al decreto Ristori, destinato ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nello stesso decreto, il Fisco ha chiarito che, sia per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, il contributo di cui si tratta è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dal decreto Rilancio.
Tale previsione determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori.
Nellla fattispecie esaminata dal Fisco l’istante è un’associazione sportiva dilettantistica, iscritta al registro CONI e priva di personalità giuridica, che ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva.
L’11 agosto 2020, l’istante ha presentato la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio (art. 25, co. 4, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), avendo sede nel territorio di un comune colpito da un evento calamitoso, tra i requisiti richiesti non ha dovuto rispettare quello del calo del fatturato.
Il 18 novembre 2020 gli è stata erogata la somma a titolo di contributo a fondo perduto. Il 26 novembre 2020 l’istante ha ricevuto automaticamente dall’Agenzia delle entrate il contributo, in applicazione di quanto disposto dal c.d. decreto “Ristori” (art. 5, DL n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020) che ha previsto un accreditamento diretto del nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo.
Il decreto Ristori, tuttavia, non dispone alcuna eccezione per i soggetti con sede in uno dei territori di un comune colpito da un evento calamitoso, con la conseguenza che – non avendo subito un calo di fatturato – l’istante teme di aver percepito il secondo contributo senza averne diritto.
L’istante chiede, dunque, di sapere se, a fronte della restituzione spontanea di quanto percepito, siano dovuti anche gli interessi e le sanzioni previste dalla normativa.
Per il Fisco, l’istante, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento, non dovrà restituire il contributo percepito ai sensi del decreto Ristori.

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