Tra le novità introdotte dalla legge di conversione quelle relative al welfare aziendale, all’IMU e ai canoni di locazione (atto Camera 3099) Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies) Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (art. 6-sexies) Canoni di locazione non percepiti (art. 6-septies)
Esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Sono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in oggetto cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Viene esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto “Crescita” (articolo 3-quinquies, Dl n. 34/2019).