Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).
L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.
E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.
La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.
In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.
Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.
L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.
Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.
Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace.