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COVID-19: no al premio di 100 euro al dipendente che svolge attività all’estero

Il premio di euro 100, previsto dal decreto Cura Italia non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all'estero. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Rispos...

22 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il premio di euro 100, previsto dal decreto Cura Italia non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all’estero. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 aprile 2021, n. 271)

Il decreto Cura Italia reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro.
Le disposizioni del citato decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state introdotte in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno introdotto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
In tale ambito è pertanto da collocarsi il premio di 100 euro che, al ricorrere di determinati presupposti, viene erogato, in esenzione d’imposta, ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro muovendosi sul territorio italiano.
In particolare, l’articolo 63, dal titolo «Premio ai lavoratori dipendenti», del citato decreto «Cura Italia», prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
In merito alla richiesta se il bonus in oggetto spetta ai dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero, è stato chiarito che il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero, in quanto la ratio sottesa alla riportata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.
Conseguentemente, si è ritenuto che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza” adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”).
Considerata, pertanto, la ratio sottesa alla disposizione in esame che, come detto, è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, in relazione alla fattispecie in esame, si ritiene che il premio di euro 100, previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia, non possa essere erogato agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all’estero.

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