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Covid-19: “sovvenzione diretta” tassabile ai fini IRES

Qualora la società non si configuri come micro-impresa, il contributo in conto esercizio concorre a tassazione ai fini Ires e concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui transita a conto economico tra le...

3 Febbraio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Qualora la società non si configuri come micro-impresa, il contributo in conto esercizio concorre a tassazione ai fini Ires e concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d’imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti IRAP (Agenzia Entrate – risposta 02 febbraio 2021, n. 79).

Il Decreto Rilancio tra le misure introdotte ha previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a fronte dell’emergenza Covid-19, possono adottare misure di aiuto alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.

Nel caso di specie, la società, al fine di fronteggiare la carenza di liquidità generata dai danni causati dall’epidemia Covid-19, ha fatto richiesta di un finanziamento bancario chiedendo altresì l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la sovvenzione diretta alla Regione, finalizzata:

– all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale;

– a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia Covid-19;

– a garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione.

La sovvenzione diretta è quindi destinata a supportare la gestione ordinaria dell’impresa, in quanto destinata a ridurre l’impatto dei costi relativi all’ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall’emergenza sanitaria causata dall’epidemia Covid-19 e dalle misure di contenimento della stessa.

Sotto il profilo contabile, sono definiti contributi in conto esercizio, con conseguente rilevazione nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico, le erogazioni aventi natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Inoltre, i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui e sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Pertanto, tenuto conto che la sovvenzione diretta in parola è qualificabile a titolo di “contributo in conto esercizio”, nel presupposto che la società non si configuri come micro-impresa, la stessa concorre a tassazione ai fini IRES in funzione della corretta rappresentazione in bilancio.

Ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

Sulla base di tale principio, la sovvenzione ricevuta dall’istante concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d’imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti IRAP.

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