Credito d’imposta canone di locazione Forniti chiarimenti sulla possibilità di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, senza tener conto della verifica del calo del fatturato (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 maggio 2021, n. 367). Nel caso di specie, il contribuente dichiara che già nel mese di novembre 2009 aveva il domicilio fiscale, nonché la sede operativa per l’attività di fotografo, nella Regione Emilia Romagna, in cui era stato dichiarato lo stato di crisi regionale per gli intensi eventi metereologici che nel mese di novembre hanno colpito l’intero territorio regionale, esteso poi anche ai territori di diverse regioni, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di novembre 2019.
L’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, senza tener conto della verifica del calo del fatturato.
Al fine di ottenere il credito d’imposta canone di locazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 28, co. 5, D.L. n. 34/2020, sono richiesti i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Sul presupposto che il comune risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)», l’Agenzia ritiene che il contribuente possa fruire del credito d’imposta in esame per il 2020 prescindendo dalla riduzione di fatturato, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame.