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D.L. Sostegni, per l’integrazione salariale a pagamento diretto nuovo flusso Uniemens-Cig

Per le integrazioni salariali previste dal 1° luglio 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito d...

22 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per le integrazioni salariali previste dal 1° luglio 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “Unimens cig”. In ogni caso, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento, tutti i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto, compresa quella dell’anticipazione del 40%, sia con le modalità del pagamento anticipato dal datore di lavoro e del successivo conguaglio.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, invece, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Anche in tale ipotesi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai predetti trattamenti sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, ferma restando la possibilità di riconoscere l’anticipazione del 40%, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “Unimens cig”.
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, compresa quella dell’anticipazione del 40%, sia con le modalità del pagamento anticipato dal datore di lavoro e del successivo conguaglio.
I Fondi bilaterali di solidarietà garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità, con oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato nel limite di risorse predefinite.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

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