Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo Capo è dedicato il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri (D.L. n. 20/2023).
Il Decreto immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato in G.U e si articola in due Capi: il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri; il secondo alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Sul versante del lavoro è proprio il Capo I quello con le maggiori ripercussioni: all’articolo 1, comma 1, viene infatti previsto che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato vengano programmate su base triennale (2023-2025) e non più annuale come previsto dal D.Lgs. n. 286/1998, con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I pareri sul DPCM in questione verranno resi dalle commissioni parlamentari competenti entra 30 giorni dalla richiesta e verrà comunque adottato decorso questo termine. Il provvedimento indicherà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio.
Collaborazione con altri Stati
Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (articolo 1, comma 5).
Le misure di semplificazione del rapporto di lavoro
Nel D.L. n. 20/2023 sono poi incluse misure di semplificazione dell’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e di accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale (articolo 2). In particolare, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative a elementi ostativi (articolo 2, comma 3). Inoltre, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
L’asseverazione rilasciata in seguito alle verifiche di congruità delle domande non verrà richiesta nel caso le istanze siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro (articolo 3). Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi (articolo 4).
Il settore agricolo
Per quel che riguarda il settore agricolo, i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo (articolo 5).
Infine, con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2).