Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) proroga lo stato di emergenza ed i termini ad esso correlati al 31 luglio 2021. In particolare, è esteso a tale data il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Il Decreto cd. Riaperture – recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – dispone il rispristino della zona gialla, nonché misure sulle zone arancioni e rosse, con riferimento anche agli spostamenti consentiti. Nuove disposizioni, sono state previste anche su didattica in presenza, servizi di ristorazione, spettacoli e attività sportive, centri termali e parchi tematici.
In particolare, l’art. 10, comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 e l’articolo 11 dello stesso decreto proroga alla medesima data i termini ad esso correlati espressamente elencati nell’Allegato 2 al Decreto. Il punto n. 24 della citata tabelle proroga, nello specifico, il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dunque, è ancora possibile ricorrere allo smart working semplificato. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.
Il punto n. 23 della Tabella allegata al decreto proroga, inoltre, alla stessa citata data le disposizioni materia di sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Quindi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.