Le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore. Alla contrattazione collettiva di settore è demandata, infatti, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 (Nota INL n. 413/2021). Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro giunge in seguito alla conferma, richiesta dalle associazioni di settore, sulla circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore; nonché alla necessità di chiarimenti sulla possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
L’INL, in primo luogo, ha ricordato che, nell’ambito della disciplina del lavoro a termine, sono previste diverse deroghe in riferimento alle attività stagionali, individuabili attraverso un ripetuto richiamo all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Il citato comma prevede che “le disposizioni (…) non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
Quest’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 appare utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano: art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis.
Come già chiarito, inoltre, in precedenti interpelli in materia del Ministero del lavoro, (il n. 15/2016 ed il n. 6/2019), il rinvio del comma 2, art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva. Alla contrattazione collettiva, così come in passato, è demandata infatti la possibilità di integrare il quadro normativo, i Ccnl di settore – da intendersi come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 – possono quindi individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Infine, con riferimento al dubbio espresso sulla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’Ispettorato non rileva particolari criticità, né ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle attività in questione, in quanto trattasi della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.