l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di assenza di RSA/RSU e di un contratto territoriale di settore, è possibile applicare il regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 10 per cento) sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove predisposto un sistema di welfare aziendale, il relativo regime fiscale), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda (Risposta 16 marzo 2021, n. 176). Il regime di tassazione agevolata dei premi di risultato prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, sulle somme di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 25 marzo 2016). Pertanto, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve ritenersi applicabile la detassazione (imposta sostitutiva del 10 per cento ovvero il regime fiscale agevolato del welfare aziendale ove predisposto) ai premi di risultato corrisposti in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (“RSA/RSU”) – nonché di un accordo territoriale adatto – data anche la scelta dell’azienda di non aderire ad un accordo territoriale di un diverso settore/categoria. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un’altra regione, sempre che naturalmente lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale.
Ai fini dell’applicazione della detassazione è previsto che l’erogazione delle somme avvenga “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, il quale, in particolare, stabilisce che, salvo diversa previsione, “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Tali contratti devono individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
In assenza di rappresentanze sindacali interne all’azienda (RSA/RSU), è possibile recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori. Il contratto, però, deve essere recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’azienda e i dipendenti.
In alternativa, ai fini della detassazione dei premi di risultato sono legittimati anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
– il contratto aziendale deve individuare gli indici per la misurazione dell’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall’azienda;
– il contratto aziendale deve essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati;
– una volta effettuata la comunicazione ai lavoratori e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il contratto aziendale deve essere depositato attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 5 del DM 25 marzo 2016 (nella Sezione 2 della dichiarazione di conformità deve essere indicata come tipologia di contratto “Aziendale”).