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Dichiarazione incompleta e diritto al credito IVA

È possibile avvalersi del credito IVA maturato, anche nell'ipotesi di mancata compilazione di alcuni riquadri nel modello ai fini Ires, Iva e Irap, in presenza della dichiarazione annuale finale e della dichiarazione integrativa, purché siano ris...

5 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile avvalersi del credito IVA maturato, anche nell’ipotesi di mancata compilazione di alcuni riquadri nel modello ai fini Ires, Iva e Irap, in presenza della dichiarazione annuale finale e della dichiarazione integrativa, purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, non può pretendere somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza. (Corte di Cassazione – Ordinanza 03 marzo 2021, n. 5752).

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rilevato l’incompleta compilazione della dichiarazione IVA e, ritenendola omessa, ha disconosciuto il credito indicato e utilizzato in compensazione, con conseguente irrogazione di sanzioni e interessi.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente rilevando l’indebita compensazione del credito IVA, in quanto la dichiarazione doveva ritenersi omessa a seguito della mancata compilazione di alcuni quadri.
La decisione è stata impugnata dalla società che ha eccepito la presentazione della dichiarazione nei termini, sebbene fossero compilati i quadri VA e VL e mancassero i quadri VE, VF, VH e VG. La società ha sostenuto che i dati relativi ai quadri mancati erano comunque riportati nella comunicazione annuale dati IVA regolarmente trasmessa e che l’omissione era stata peraltro sanata con la trasmissione della dichiarazione integrativa.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, dichiarando la nullità della cartella di pagamento e accertando, altresì, il diritto al credito IVA.
I giudici hanno osservato che, essendo l’IVA un’imposta comunitaria, deve necessariamente darsi prevalenza alla giurisprudenza unionale che ha sempre rimarcato la necessità di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali. La Corte di Giustizia UE ha affrontano in modo ampio e generale il tema dei requisiti del diritto alla detrazione IVA ed ha distinto tra requisiti sostanziali e requisiti formali. In proposito, i giudici europei hanno affermato che in merito al diritto alla detrazione la mancata osservanza dei requisiti formali non può determinare la perdita del diritto medesimo.
In altri termini, il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori, l’IVA assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA attuato dalla normativa dell’Unione; costituendo parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, proprio per garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche.
La sentenza impugnata ha affermato che la mancata compilazione di alcuni quadri, pur in presenza di una dichiarazione Iva annuale, inibisca l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva, concernente anni di imposta precedenti, da inquadrare nella violazione di legge.
La Corte di Cassazione, invece, ha affermato il principio secondo il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.
Nel caso di specie, pertanto, la società poteva avvalersi del credito Iva maturato, anche nell’ipotesi di minore impatto, di non aver compilato alcuni riquadri nel modello ai fini Ires, Iva e Irap, in presenza della dichiarazione annuale finale e della dichiarazione integrativa purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. In altri termini l’Amministrazione non può pretendere somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.
Del resto tale giurisprudenza si pone nel solco della Giurisprudenza dell’Unione Europea secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione e “si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto”.
La questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che il contribuente ha diritto di recuperare il credito IVA sia pure mediante l’istituto della compensazione, ove sussista la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria recuperi ai sensi dell’articolo 36 bis del DP R numero 600 del 1973 e 54 bis del DP R numero 633 nel 1972 un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione maturato in un annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, il contribuente può dimostrare mediante la posizione di idonea documentazione l’effettiva esistenza del credito non dichiarato ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e da un altro, in sede contenziosa ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria.

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