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DL Sostegni-bis: bonus investimenti pubblicitari nel settore sportivo

Il DL Sostegni-bis (art. 10, co. 1 e 2, DL n. 73/2021) proroga per il 2021 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione effettuati in favore in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associaz...

4 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il DL Sostegni-bis (art. 10, co. 1 e 2, DL n. 73/2021) proroga per il 2021 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione effettuati in favore in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto per il 2020 dal DL Agosto.

Il DL Sostegni-bis ripropone, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal cd. DL Agosto (art. 81, DL n. 104/2020).
La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
La relazione di accompagnamento alla disposizione, evidenzia che tali ultimi soggetti operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, attualmente attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al punto da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
Dunque, l’introduzione (o meglio la proroga) di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie si pone l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Si ricorda che l’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Beneficiari del credito d’imposta sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.
Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce (per il soggetto erogante) spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
Il credito d’imposta è attribuito nel limite di spese di 90 milioni di euro; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante.

Ai fini del credito d’imposta:
– l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
– le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
– i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti «de minimis».

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