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DL Sostegni bis: proroga fondo Gasparrini e fondo Garanzia prima casa

La proposta normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa previs...

6 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

La proposta normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa previste originariamente per la sola durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia. (Art. 16, bozza DL Sostegni bis).

A causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus. Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, potranno continuare ad accedere al Fondo i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l’ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
Si estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai giovani di età inferiore ai trentasei anni fino al 31 dicembre 2022, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente che l’ammette in favore dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni che siano titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
È previsto un rifinanziamento per l’anno 2021 della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall’art. 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quest’ultimo si rende necessario a causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19: la proposta è volta ad assicurare anche per il 2021 la capacità finanziaria del Fondo, adeguandola all’ampliamento della platea di beneficiari intervenuta, dapprima, ad opera dell’art. 4-bis del decreto legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 e tramite l’intervento de quo, con l’ampliamento della platea dei beneficiari prioritari.

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