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DL Sostegni: indennità omnicomprensiva a favore dei lavoratori ancora in sofferenza economica

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il DL n. 137/2020, conv., con mod., in L. n.176/2020, che agli artt. 15 e 15bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva ad alcune particol...

22 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il DL n. 137/2020, conv., con mod., in L. n.176/2020, che agli artt. 15 e 15bis ha riconosciuto un’indennità onnicomprensiva ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte alla crisi in corso. Il decreto cd. “Sostegni” – secondo la bozza di testo disponibile – riconosce una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui ai citati articoli 15 e 15bis ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell’epidemia; ed una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato DL che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso DL n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

Trattasi, in particolare:
– dei lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
– dei lavoratori appartenti delle seguenti categorie:
a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè titolari di pensione.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Si precisa che le indennità in argomento non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità; inoltre, le indennità cosi stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

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