Corrisposto il contributo per l’integrazione del Dvr alle Aziende artigiane Regione Veneto
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regione Veneto, prevede per le Aziende del comparto un contributo ai fini dell’integrazione del Dvr relativamente all’accoglienza degli studenti per l’alternanza formativa scuola-lavoro.
Il servizio deve essere realizzato dall’Impresa mediante professionisti e/o Associazioni Artigiane iscritte, sia direttamente o per tramite adesione di secondo livello, alle Federazioni Regionali firmatarie dell’Accordo siglato in data 23 gennaio 2018, indicando i propri collaboratori, nonché i dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria di seguito elencata, deve riportare data antecedente la richiesta della prestazione:
– copia della convenzione del patto, piano o progetto formativo sottoscritto con la Scuola o l’Università;
– copia fattura quietanzata da cui risulti il servizio prestato dai professionisti e dalle Associazioni Artigiane aderenti. La suddetta fattura deve riportare il periodo di intervento, nonché contenere la dicitura: “Intervento riferito all’integrazione Dvr-Alternanza Scuola Lavoro di cui all’Accordo Interconfederale 23 Gennaio 2018”
– collaboratori e/o dipendenti incaricati con Curriculum Vitae aggiornato e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la partecipazione a qualificati corsi relativi alla materia e aggiornamenti, o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni;
– dichiarazione dell’Rlst o dell’Rls di avvenuta consultazione per l’integrazione del Dvr;
– la lettera di mandato allo sportello territoriale della sicurezza precedente all’intervento richiesto in azienda per l’integrazione del Dvr.
Il contributo relativo all’anno di competenza (ossia quello in cui viene emessa fattura), viene calcolato sui costi al netto di Iva, e corrisponde al 50% dei costi sostenuti, con un massimo erogabile pari ad euro 240,00, una tantum per azienda.
I contributi vengono poi corrisposti entro tre mesi dalla data scadenza servizio mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
La mancanza di dichiarazione del relativo Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinerà la non erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale potrà versare il contributo richiesto solo fino al permanere della capienza dei fondi o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda del contributo stesso.
Circa il trattamento fiscale, questo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di versamento dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale con l’aliquota attuale in misura del 4%.
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli Enti pubblici e privati” cumulativo verrà poi inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Da ultimo si comunica anche che, nel Dvr, l’Azienda deve indicare le mansioni, l’attività, nonché le operazioni che verranno svolte dallo studente tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, la mancata esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti o possibili, anche in relazione all’età; le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro; la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; la movimentazione manuale dei carichi; la sistemazione, la scelta, l’utilizzo e la manipolazione delle attrezzature di lavoro (ossia agenti, macchine, apparecchi e strumenti); la pianificazione dei processi di sviluppo del lavoro, nonché del suo relativo svolgimento e della interazione sull’organizzazione dello stesso; la situazione della formazione e dell’informazione degli studenti secondo l’indicazione della Nota della Regione Veneto sull’alternanza scuola-lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel Dvr dovrà essere inclusa altresì, la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in Asl sulla base delle indicazioni dell’art. 5 co. 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.