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Edificio parzialmente visibile: ammesso il bonus facciate

In presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edifi...

29 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

In presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate – Risposta 28 gennaio 2021, n. 59)

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la fruibilità del cd. Bonus facciate per lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei poggioli di un immobile condominiale composto da cinque piani fuori terra, di cui, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati (vale a dire il frontale e i due laterali), mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali condominiali.

In merito al “bonus facciate” si ricorda che costituisce una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 (e nel 2021) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Sotto il profilo oggettivo, dunque, la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in:
Zona A) – parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Zona B) – parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2″.

Inoltre, ai fini del bonus:
– gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
– nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti di trasmittanza termica.

Con riferimento agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, è stato precisato che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale “.
Restano esclusi dal beneficio gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti richiesti e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, il bonus facciate può essere riconosciuto per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse (come nel caso esaminato), siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque). A tal fine, la valutazione in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada costituisce un accertamento di fatto che non può essere svolto in sede di interpello.

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