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EDILIZIA CONFAPI ANIEM: firmato l’accordo regionale per la Toscana

Firmato il 3/12/2021, tra CONFAPI Toscana, CONFAPI ANIEM Toscana e FENEAL-UIL Toscana, FILCA-CISL Toscana e FILLEA-CGIL Toscana, il rinnovo del CCRL per le Piccole e Medie Imprese Edili della Toscana che applicano il CCNL sottoscritto dalle stesse ...

15 Dicembre 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 3/12/2021, tra CONFAPI Toscana, CONFAPI ANIEM Toscana e FENEAL-UIL Toscana, FILCA-CISL Toscana e FILLEA-CGIL Toscana, il rinnovo del CCRL per le Piccole e Medie Imprese Edili della Toscana che applicano il CCNL sottoscritto dalle stesse organizzazioni.

Premialità alle imprese
Le Parti sociali territoriali condividono la necessità che la CERT intervenga con una misura allo scopo di valorizzare quelle Imprese che rispettano e investono sulla legalità, regolarità, sicurezza, hanno certificazioni di qualità e ambientali, per questo stabiliscono un “Bonus Premialità”, a favore delle imprese, da imputare anche all’1,05 del contributo come previsto dal CCNL. Il vantaggio consiste nell‘abbattimento del contributo alla CERT fino allo 0,50%. Le Parti sociali, entro e non oltre il 31/12/2021, costruiranno un regolamento per dare attuazione al “Bonus Premialità”.

Mensa
Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’indennità sostitutiva mensa e pasto caldo, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– Indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00
Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore; in tal caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

Trasporto
Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dal 1/3/2022 come segue:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.

Lavoro Straordinario e festivo
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in materia di straordinario notturno e festivo, le Parti concordano che per quanto riguarda il lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno, che festivo e di sabato, il lavoratore che nel proprio nucleo familiare ha figli di età inferiore agli 8 anni, ha la possibilità di non acconsentire anche in casi di necessità urgenti indifferibili ed occasionali.

Reperibilità e indennità di pronto intervento
Le parti definiranno in apposito accordo l’utilizzo dell’istituto della reperibilità e quello della disponibilità.
Nel caso il lavoratore venga chiamato dall’Azienda fuori dall’orario di lavoro allo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio per esigenze non programmate di lavoro gli sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione contrattualmente prevista e con le relative maggiorazioni, un’indennità di pronto intervento pari a 15 euro giornaliere. Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OO.SS.

EVR (Elemento variabile della retribuzione)
In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 47, 39 e 12 del vigente CCNL, in forza del presente CCRL si corrisponderà ai dipendenti delle imprese edili operanti in regione Toscana e che applichino il CCNL ANIEM-CONFAPI, un elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data dell’1/9/2020 (come da tabella di seguito indicata)
L’E.v.r., per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 del CCNL e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altra istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Al fine del calcolo saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
– numero lavoratori iscritti alla CERT delle imprese che applicano il contratto CONFAPI;
– monte salari denunciato alla CERT dalle imprese che applicano il contratto CONFAPI;
– ore dichiarate alla CERT, le ore di C.i.g. per mancanza di lavoro saranno considerate al 50%;
– numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, l’incidenza delle grandi opere sarà oggetto di confronto al momento della verifica annuale.
Ai fini della determinazione dell’E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri positivo, l’E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l’E.v.r. riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori positivi l’E.v.r. sarà riconosciuto nella misura dell’85% di quanto definito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l’E.v.r. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello nazionale.
L’E.v.r. sarà riconosciuto dalle imprese a tutti i lavoratori in forza e, per gli operai, versato mensilmente alla CERT. L’importo sarà corrisposto dalla CERT ai lavoratori in forza in due quote annuali che saranno liquidate in occasione degli accantonamenti a luglio e dicembre. Per gli impiegati l’E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.
Le parti definiranno con regolamento successivo il funzionamento del nuovo adempimento della CERT, identificando metodi di versamento e liquidazione della quota E.v.r., fino alla definizione del regolamento specifico. l’E.v.r sarà riconosciuto in quote mensili dell’importo e riparametrato in seguito alla verifica annuale direttamente nella busta paga del lavoratore.
Per i mesi precedenti l’E.v.r. sarà secondo quanto regolato dal CCRL precedentemente vigente, la cui efficacia cesserà con l’attuazione del presente accordo.
L’erogazione dell’EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga.
Per le imprese che applicano il CCNL edilizia CONFAPI non iscritte in CERT, l’importo dell’E.v.r. continuerà ad essere riconosciuto mensilmente ai lavoratori nelle buste paga.
La disciplina dell’E.v.r prevista avrà validità a partire da Luglio 2022 e, nel caso fossero introdotte eventuali modifiche dal rinnovo del CCNL edilizia Confapi sul tema di EVR, le parti si incontreranno per adeguare il presente articolato.

TABELLA 1

Livelli Impiegati / Operai

Paga Base dall’1/9/2020

7°1.791,46
6°1.612,46
5°1.343,98
4° – op. 4°1.254,37
3° – op. spec.1.164,78
2° – op. qual.1.048,30
1° – op. comune895,99

Prima dell’entrata in vigore del presente articolato l’E.v.r. sarà calcolato secondo le modalità previste dal CCRL precedentemente vigente, la cui efficacia cesserà con l’attuazione del presente accordo.

Nuove aliquote Edilcassa
Le nuove aliquote per le imprese che applicano il CCNL Edilizia PMI Confapi a decorrere dall’1/12/2021 saranno le seguenti:

GESTIONE2,30
FORMAZIONE E SICUREZZA0,80
APEO3,61
VESTIARIO0,50
RLST0,10
QACT0,96
QACN0,36
FONDO SANITARIO0,60
FONDO PREPENSIONAMENTO0,20
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE0,10

A decorrere dall’1/1/2022 le seguenti:

GESTIONE2,30
FORMAZIONE E SICUREZZA0,80
APEO3,61
VESTIARIO0,50
RLST0,20
QACT0,96
QACN0,36
FONDO SANITARIO0,60
FONDO PREPENSIONAMENTO0,20
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE0,10

A decorrere dall’1/10/2022 saranno le seguenti:

GESTIONE2,30
FORMAZIONE E SICUREZZA1,00
APEO3,61
VESTIARIO0,50
RLST0,20
QACT0,96
QACN0,36
FONDO SANITARIO0,60
FONDO PREPENSIONAMENTO0,20
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE0,10

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