Firmato il decreto che definisce un sistema di verifica per la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile (Comunicato Ministero lavoro 25 giugno 2021). La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito deilavori pubblici sia di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Il testo del decreto charisce, in primo luogo, che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la CNCE saranno definite le modalità di interscambio delle informazioniche consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché l’oggetto e la durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni, necessari per il recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e di competenza dell’Ispettorato.
Con riferimento ai lavori privati le disposizioni si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila.
In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Per laverifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la stessa deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, a tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Laddove non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente il termine individuato, l’esito negativo della verifica di congruità viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta e l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua può però dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera presentando documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online. Per quanto concerne il rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste dalla legislazione vigente.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
Con decreto del Ministero del lavoro sarà costituito, infine, uncomitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero delle Infrastrutture, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Successivamente potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze emerse.