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Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR

Firmato Il giorno 11/3/2021, tra il Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell...

13 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato Il giorno 11/3/2021, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2020

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, in base al disposto degli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL, e di quanto previsto nell’allegato V al Verbale di Accordo provinciale 18/10/2016, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 11/3/2021, si è convenuto quanto segue:

– Gli indicatori medi per il triennio 2017/2019, a confronto di quelli 2016/2018 , che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale 18/10/2016, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi.

– Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15/4/2021 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2017/2019 su media 2016/2018), con le modalità di cui all’allegato V dell’Accordo 18/10/2016.

– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura piena come indicato nelle seguenti tabelle:

Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) – Importi da erogare – Misura piena del 4%

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4°livello0,26 euro
Operaio specializzato – 3°livello0,25 euro
Operaio qualificato – 2°livello0,22 euro
Operaio comune – l°livello0,19 euro
Custodi B0,17 euro
Custodi C0,15 euro

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello65,23 euro
6° livello58,71 euro
5° livello48,92 euro
4° livello45,66 euro
3° livello42,40 euro
2° livello38,16 euro
1° livello32,61 euro

– In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alle tabelle sotto riportate:

Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) – Importi da erogare – Misura ridotta al 2,6%

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4°livello0,17 euro
Operaio specializzato – 3°livello0,16 euro
Operaio qualificato – 2°livello0,14 euro
Operaio comune – l°livello0,12 euro
Custodi B0,11 euro
Custodi C0,10 euro

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello42,40 euro
6° livello38,16 euro
5° livello31,80 euro
4° livello29,68 euro
3° livello27,56 euro
2° livello24,80 euro
1° livello21,20 euro

– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.

– L’impresa, al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l’EVR dovrà avvalersi della procedura di cui all’art. 38 del vigente CCNL e dell’Allegato V del CCPL 18/10/2016.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dell’informativa inviata dal Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino o dalla Cassa Edile di Torino.
L’impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta od a non applicarlo nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto con le OO.SS. la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura di cui sopra e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per le imprese di nuova costituzione.

– Determinata la misura dovuta dell’EVR in base all’andamento degli indicatori aziendali nel corso del triennio 2017/2019, come previsto dal CCPL 18/10/2016, l’importo totale che spetterà a ciascun dipendente, attualmente in forza alla data del presente accordo, sarà quantificato, per gli operai prendendo a riferimento le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (con un massimo di n. 173 nel mese) e per gli impiegati il periodo di lavoro ordinario da ciascuno effettivamente prestato nel corso del 2020. Tale importo, in via eccezionale , potrà anche essere erogato dall’impresa frazionato in sei rate mensili a decorre da ed unitamente con le competenze mensili del mese di maggio 2021. Allo stesso modo si procederà su richiesta alle imprese da parte dei dipendenti non in forza che abbiano prestato effettivamente attività di lavoro nel 2020.

– Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR erogati ai sensi del CCPL 18/10/2016 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali, In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28/12/2015 n. 208 e del Decreto Ministeriale 25/3/2016.

 

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