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Emergenza Covid-19: contributo in caso di proseguimento di attività già svolta

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio è riconosciuto al contribuente che ha avviato una ditta individuale, proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo ...

12 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio è riconosciuto al contribuente che ha avviato una ditta individuale, proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020 (Agenzia Entrate – risposta 11 gennaio 2021, n. 29).

L’art. 25, D.L. n. 34/2020 ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Per accedere al contributo è necessario che:

– nel periodo d’imposta 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi non siano superiori a 5 milioni di euro;

– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Inoltre, il medesimo contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020.

Inoltre, nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

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