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Emergenza Covid-19: ripresa notifica degli atti tributari sospesi

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di ripresa delle attività di notifica degli atti tributari sospesi a causa del Covid-19, per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, e che sono stati emessi...

7 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di ripresa delle attività di notifica degli atti tributari sospesi a causa del Covid-19, per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, e che sono stati emessi entro tale ultima data (Provvedimento 6 aprile 2021, n. 88314).

In considerazione degli effetti critici dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sui contribuenti, il Decreto Rilancio (art. 157, DL n. 34/2020) ha disposto la sospensione delle attività di notifica degli atti tributari. In particolare è stato previsto che:

– gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
– gli atti e le comunicazioni elaborati nell’ambito di controlli automatizzati con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
– per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe precedenti.

Come previsto dalla medesima disposizione, l’Agenzia delle Entrate individuato le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività in un arco temporale più ampio, possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
Tale arco temporale, è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche:
– inizialmente compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
– poi individuato tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022;
– infine, stabilito tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Gli atti e i provvedimenti adottati (notificati) durante i periodi via via posticipati, restano validi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.
Da ultimo il cd. “Decreto Sostegni” ha introdotto una definizione delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ciò, ovviamente incide sulla distribuzione degli invii e sui termini.

Tenuto conto di tutto quanto sopra descritto, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di ripresa delle attività di notifica degli atti tributari sospesi a causa del Covid-19.
Tali atti saranno notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione. Una deroga a tale criterio è prevista per le comunicazioni di irregolarità che possono beneficiare della definizione agevolata introdotta dal “Decreto Sostegni”, per consentire l’espletamento delle attività necessarie per dare attuazione alla definizione stessa.
È fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

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