• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 123 1234567

info@studiot21.com

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Studio T21

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Emersione rapporti lavoro irregolare e rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione: chiarimenti

Con circolare 11 maggio 2021, n. 3625, alla luce di segnalazioni pervenute dal territorio e di ulteriori interlocuzioni intervenute con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero...

13 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare 11 maggio 2021, n. 3625, alla luce di segnalazioni pervenute dal territorio e di ulteriori interlocuzioni intervenute con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell’interno, facendo seguito alla circolare n. 3020/2021, torna ad occuparsi delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare, fornendo ulteriori chiarimenti.

Secondo quanto previsto con la circolare n. 3020/2021 del Ministero dell’Interno, nel caso in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo, la procedura di emersione può proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore. Nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore, non sarebbe possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Inoltre, non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno.
Facendo seguito alla citata circolare, alla luce di segnalazioni pervenute, il Ministero dell’Interno – con circolare 11 maggio 2021, n. 3625 – fornisce alcune puntualizzazioni.
La disciplina dettata nella circolare per la fattispecie di dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi perché spirato il termine finale, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico, si applica anche ai rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona. Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare.
Inoltre, nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore, si ritiene che anche in questa fattispecie possa essere previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro.
Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In ogni caso, gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.

In tutte le ipotesi sopra descritte sarà, comunque, necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione sia del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.
Infine, laddove le istanze fossero state rigettare a causa della cessazione del rapporto di lavoro, si considera opportuno procedere al riesame degli stessi in via di autotutela.

Category iconSenza categoria

Footer

Studio T21

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma (RM)

+39 081 123456
+39 081 123456
+39 321 1234567

info@studio21.com
pec@studio21.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube
Studio T21 | Copyright © 2022 | P.IVA: 00000000000
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta