Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine relativo all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare 28 aprile 2021, n. 15). Nell’ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso. Stante il perdurare della situazione emergenziale, a seguito della procedura di consultazione degli Stati membri, la suddetta Decisione è stata periodicamente modificata per prolungarne gli effetti. Da ultimo, con la Decisione (UE) n.1573 del 28 ottobre 2020, il periodo individuato per l’applicazione del beneficio in parola è stato esteso fino al 30 aprile 2021.
Considerato l’approssimarsi del suddetto termine di validità, la Commissione europea, acquisito il parere favorevole degli Stati Membri, con la Decisione (UE) 2021/660, ha provveduto all’adozione di una ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 2021.