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Esercizio abusivo di attività mediche: esclusa l’esenzione Iva

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona senza le prescritte abilitazioni non beneficiano dell’esenzione Iva, riconosciuta invece per le medesime prestazioni ...

14 Giugno 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona senza le prescritte abilitazioni non beneficiano dell’esenzione Iva, riconosciuta invece per le medesime prestazioni effettuate da soggetti abilitati (Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15410).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, in relazione all’esercizio della professione di odontoiatra senza la prescritta abilitazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate, oltre ad accertare maggiori ricavi, ha contestato l’applicazione dell’esenzione Iva ai compensi per le prestazioni odontoiatriche.
Sotto il profilo dell’IVA, i giudici tributari hanno accolto il ricorso, ritenendo applicabile l’esenzione all’attività di odontoiatra, ancorché esercitata senza iscrizione all’albo (abusivamente), trattandosi di esenzione di carattere oggettivo, relativa all’attività in sé, a prescindere quindi dai caratteri del soggetto che la esercita.

La Corte di Cassazione ha riformato sul punto la decisione dei giudici tributari, escludendo l’applicabilità dell’esenzione Iva.
Secondo la normativa Iva sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.
In proposito la Corte Suprema ha affermato che le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie sono esenti dall’imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario.
Deve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto con la normativa comunitaria in tema di neutralità dell’IVA e l’interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità europea non impongono di riconoscere l’esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale.

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