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Federazioni sportive nazionali: versamento dei contributi sospesi

Si forniscono indicazioni in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive profession...

11 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono indicazioni in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

La legge di bilancio 2021 prevede che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi ai sensi del cit. comma 36 dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Ai fini della sospensione, le aziende, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. ’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N977”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 dicembre 2020, n. 178”; e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N977” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore dell’azienda o un saldo a zero.
Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza per dicembre 2020 e gennaio 2021 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 maggio 2021, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
ll codice N977 è riferito alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021.
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 36, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021”.
Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 30 maggio 2021 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che è essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, le aziende committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’elenco delle aziende che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 30 maggio 2021 in unica soluzione oppure in ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”.

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