Gli emolumenti erogati a fronte di prestazioni svolte da remoto nel Regno Unito non sono fiscalmente rilevanti in Italia. Inoltre, una società priva di stabile organizzazione in Italia, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia (Agenzia Entrate – risposta 27 aprile 2021, nn. 296 e 297). In relazione al corretto trattamento tributario degli emolumenti che una società fiscalmente residente in Italia è tenuta a erogare al proprio dipendente per le prestazioni svolte in telelavoro presso la propria abitazione nel Regno Unito, dove ha la residenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società in questione non deve operare le ritenute alla fonte sulle somme corrisposte al lavoratore ma, in qualità di sostituto d’imposta, può applicare direttamente sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale di esenzione, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione che provi l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito. Riguardo invece al caso di una società francese che ha istituito un ufficio di rappresentanza in Italia per la promozione istituzionale dei suoi prodotti, senza svolgere attività commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società non può applicare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente, operando in qualità di sostituto d’imposta, mancando, in Italia, una stabile organizzazione.