Prorogate di 6 mesi le misure di potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI, previste dal DL Liquidità per fare fronte alle conseguenze economiche del Covid 19 (art. 13, D.L. n. 73/2021, MISE – Comunicato 26 maggio 2021, INVITALIA – Circolare 26 maggio 2021, n. 4). Il prolungamento dei termini dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 è subordinato all’approvazione della Commissione europea. Inoltre, lo stesso DL Sostegni bis introduce alcune modifiche al funzionamento del Fondo.
In particolare, sono tre le novità che da ieri, 26 maggio 2021, sono immediatamente operative:
– la possibilità di presentare di nuovo richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30mila euro e di durata massima di 15 anni (art.13, comma 1, lettera m del DL Liquidità) in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– per le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le cosiddette Midcap) non possono essere più concesse garanzie su singole operazioni, anche se la richiesta è stata presentata prima del 26 maggio;
– la possibilità, per la stessa tipologia di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, di accedere alla garanzia nell’ambito di portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.