01 febbraio 2021 Entro il 22 febbraio 2021 i datori di lavoro sono tenuti a trasmttere all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020, in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta (Inps, messaggio 29 gennaio 2021, n. 416) Il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, per cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (art. 51, co. 1, D.P.R. n. 917/1986), comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.
L’ampia locuzione legislativa ricomprende, dunque, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Al riguardo, peraltro, limitatamente al periodo di imposta 2020, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, fino al limite di euro 516,46 annui (art. 112, D.L. n. 104/2020), in deroga al limite ordinario fissato in euro 258,23.
Tanto premesso, per consentire all’Inps di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente, entro il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020.
I flussi che pervengano tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, tuttavia nelle Certificazioni Uniche Inps oggetto di rettifiche, sarà espressamente indicato nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al percorso: “Servizi on line”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”. Selezionato il collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), il pannello consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
– acquisizione di una singola comunicazione;
– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
– visualizzazione del manuale di istruzioni.