Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, tale Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (comunicato stampa 24 marzo 2023).
Con provvedimento n.70 del 9 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il Codice di condotta, presentato da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, riferito ad attività di trattamento dei dati personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano (telemarketing e teleselling). L’entrata in vigore è prevista previo accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
L’organismo indipendente di monitoraggio (OdM) è, dunque, esterno all’organizzazione delle associazioni promotrici, al fine di garantirne la piena indipendenza e imparzialità e per evitarne qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi. Nel dettaglio, l’OdM si occupa di:
- garantire il rispetto del Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti;
- fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte, inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
- mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
- fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del Codice di condotta.
Le società aderenti al Codice sono tenute a garantire l’adozione di misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Tra le garanzie, in particolare, sono previste: la raccolta dei consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); l’informativa precisa sulle finalità per le quali vengono usati i dati dei soggetti contattati, che garantisce la possibilità d’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati; la valutazione di impatto nel caso di trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali. Per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso è prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione.
L’approvazione del Codice è, dunque, la manifestazione della volontà di contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, vista anche l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore, che ne garantisce la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.