La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981 è incompatibile con il lavoro nell’azienda che ha determinato il prepensionamento o in un’altra azienda dello stesso gruppo editoriale (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 644).
L’INPS fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento dei giornalisti. In particolare, l’Istituto rende noto che a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. In questo caso, quindi, il trattamento pensionistico viene revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
Nel caso, invece, di rapporto di lavoro presso altri datori, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, è compatibile con l’attività lavorativa. Più in dettaglio, il citato articolo 37 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come è stato chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Sul piano contributivo, in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della citata Legge n. 416/1981, il quale prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 155/1981, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10/2023, per il relativo coefficiente di trasformazione. Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta.